Autonomia, per la Consulta legge incostituzionale sui Lep e sul trasferimento di nuovi poteri. Il Parlamento deve rimediare

14 Novembre 2024
Lettura 3 min

 La Corte Costituzionale, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, sull’autonomia differenziata, ha ravvisato l’incostituzionalità “del conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento”: in sostanza, la delega al Governo per definire i LEP (standard minimi per garantire i diritti civili e sociali) è troppo generica e il Parlamento dovrebbe avere un ruolo più attivo in questa decisione. 

 Sempre sui Lep, per la Corte è incostituzionale la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinarne l’aggiornamento”, così come “il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP”. 

La Consulta, quindi, ha “ravvisato l’incostituzionalità” di alcuni profili della legge, come la “possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà” e, come scritto, “il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (Lep) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento”.

Ma non solo. E’ stata ravvisata anche l’incostituzionalità sulla “possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, previste per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni”.

E ancora: “la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica” e “l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali”. 

La Corte Costituzionale, inoltre, ha ravvisato l’incostituzionalità “della possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, previste per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito in base; una storia prevista, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni”, giudicando dunque che non sia corretto modificare le aliquote dei tributi per finanziare le regioni attraverso semplici decreti interministeriali, perché questo potrebbe favorire le regioni che non gestiscono bene le risorse.

I giudici, che hanno esaminato i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ritengono che “la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma” della Costituzione, “non deve corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni” si legge in una nota della Consulta.

La Corte ha ravvisato in particolare l’incostituzionalità della “possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie”.

La Consulta ritiene invece che “la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà”.

Inoltre, ha un profilo di incostituzionalità l’estensione della legge sull’ 
Autonomia, e dunque dell’ articolo 116, terzo comma, della Costituzione alle regioni a statuto speciale, che “invece, per ottenere maggiori forme di 
Autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali”. 

La Consulta sottolinea che “spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge”.

IL GIORNALE

Direttrice: Stefania Piazzo
La Nuova Padania, quotidiano online del Nord.
Hosting: Stefania Piazzo

Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter!

Servizio Precedente

Caos Fitto in Europa. Trema anche la maggioranza Ursula

Prossimo Servizio

Per fortuna i giudici se ne sono accorti: l’autonomia leghista poteva premiare “le regioni inefficienti”, modificando il gettito erariale…. Stop anche al dogma della spesa storica

Ultime notizie su Politica

Come tradurre Putin?

di Luigi Basso – Verso la fine della conferenza stampa congiunta Trump – Meloni, al minuto 18:52 del video Rainews, un giornalista pone due domande, parlando rigorosamente in italiano, alla Premier italiana:
TornaSu