di Luigi Basso – Sintesi della conferenza stampa di Giuseppj presa da Rainews del 6 aprile 2020: “Con il Dl appena approvato, abbiamo disposto una liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle imprese. Non ricordo un intervento così per le imprese. Si tratta di una cifra di 400 miliardi. Abbiamo dotato il Paese di uno strumento efficace. E’ una potenza di fuoco mai vista, si tratta di un intervento poderoso, lo Stato offrirà una garanzia perché tutto avvenga in modo celere e sicuro”.
Questa mattina, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 serie generale è stato possibile leggere questo Decreto delle Meraviglie, che, lo dico subito, non ha alcun effetto pratico né efficacia diretta dato che occorrerà attendere l’ok della UE.
Gli articoli più rilevanti sono comunque l’1 ed il 13.
Vediamoli solo a scopo informativo, viste le fake news diffuse al riguardo e che saranno oggetto dell’immediato intervento della neonata task force del sottosegretario Martella per la tutela della Verità.
Dall’art. 1 apprendiamo che
1) lo Stato, attraverso la SACE, fornirà garanzie per un massimo di 200 miliardi alle imprese che chiederanno un finanziamento alle Banche e assimilati di durata non superiore ai 6 anni e non superiore al 25% del fatturato o al doppio delle spese di personale;
2) la garanzia non copre il 100% del finanziamento e dunque anche il debitore dovrà dare proprie garanzie alle Banche in concorso paritetico e proporzionale;
3) la garanzia sarà onerosa e non gratuita, come il finanziamento;
4) le imprese che accederanno alle garanzie dovranno fare accordi coi sindacati;
5) sulla garanzia SACE opera la garanzia dello Stato a prima richiesta (il che assimila l’operazione ad un vero Aiuto di Stato);
6) il comma 12 dice che l’efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata al via libera ed approvazione della Commissione Europea (la cattifa Europa, vi ricorda nulla ?);
7) la copertura finanziaria è pari ad 1 miliardo di Euro (comma 14): 1 miliardo a coprire garanzie per circa 200 miliardi?
L’art. 13 ci informa che il Fondo di Garanzia opera sulla falsariga dei punti sopra esposti con le seguenti modalità:
1) la garanzia è gratuita, ma sempre in concorso tra garante e garantito nelle differenti percentuali;
2) il meccanismo avrà efficacia se e quando la Commissione Europea lo approverà;
3) la copertura finanziaria è data dalla abrogazione dell’art. dell’art. 49 del DL n. 18 del 17 marzo, ovvero dai 25 miliardi di euro finanziati a debito (con emissione di titoli del debito pubblico): dunque il garante copre la garanzia di un debito del garantito, facendo un altro debito?
Ora, dall’insieme di queste norme, da una loro prima lettura, si capisce che ci troviamo di fronte ad una poderosa fuffa.
Non c’è nulla di efficace o certo e si fanno solo altri debiti.
Lo schema Ponzi, al confronto, è un sobrio esercizio di finanza pubblica.
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